Nascono nuove professioni, in bilico tra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente e, spesso, è necessario l’intervento del Tribunale del Lavoro per chiarirne l’esatta natura.
Uno di questi è il lavoro di food-rider, una sorta di fattorino che consegna cibo a domicilio.
Respinto il ricorso di 6 food-rider contro Foodora, multinazionale tedesca per la consegna di cibo a domicilio.
I 6 fattorini avevano intentato una causa civile contro l’improvvisa interruzione di lavoro dopo le proteste in piazza per ottenere diverse condizioni retributive.
Il tribunale di Torino con sentenza n. 778 del 7 maggio 2018 afferma che i food-rider sono correttamente inquadrati come lavoratori autonomi in quanto non sussiste l’obbligo ad effettuare la prestazione ed è assente il potere direttivo, organizzativo e disciplinare, condicio sine qua non, del lavoro subordinato.
Posizione completamente condivisa e avallata dai legali di Foodora.
Di diverso avviso sono gli avvocati difensori dei rider i quali affermano che i 6 ricorrenti, anche se inquadrati come collaboratori autonomi, avevano l’obbligo di reperibilità. Gli stessi erano inoltre controllati tramite geolocalizzazione attraverso un’app che comunicava gli spostamenti e il tempo effettuato per le consegne.
Dopo questa sentenza i 6 ricorreranno in appello.
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